Polizza per il Conducente

Informazioni dell'assicurazione Polizza online

Ogni proprietario della propria auto e autocarro dovrebbe sapere che la polizza RCA (responsabilità civile) copre solo le persone trasportate e gli oggetti ma non il conducente che rimane quindi privato di una assicurazione che lo tuteli.

E’ importante quindi scegliere una assicurazione che permetta di stipulare una polizza assicurativa che tuteli il conducente (quindi noi) al fine di coprire le spese economiche in caso di incidenti sinistri.

Esistono diverse polizze che offrono le diverse compagnie di assicurazione con una rapporto qualità prezzo convenienti e vantaggiose per tutti gli autoveicoli di ogni cilindrata. Da segnalare la percentuale della franchigia molto bassa (che varia dall’1% al 4%) che andrebbe controllata e valutata prima di concludere il contratto assicurativo.
Se si è portatori di handicap e si provi una invalidità permanente si può richiedere la liquidazione presso l’INAIL che ha una percentuale più vantaggiosa e quindi si ha un ritorno più conveniente.

Generalmente vengono presentate diverse opzioni anche per chi possiede autocarri che arrivano fino a 35 quintali ma per attivarla occorre conoscere e presentare all’atto della registrazione la propria targa e sono:

  • morte
  • invalidità permanente
  • ricovero per infortunio

Per maggiori informazioni sulle polizze per conducenti di auto e autocarri consultare le polizze assicurative per ogni cilindrata e categoria.

Rischio della patente A

Informazioni dell'assicurazione Moto online

Esistono problematiche che si possono improvvisamente presentare se non si conoscono le norme vigenti italiane: una delle quali è quella riguardante la clausola del contratto dell’assicurazione in ambito di violazione di norme e regolamenti quando non si è ancora patentati.

Al giorno d’oggi sono numerosissimi i ragazzi in possesso di un motorino 50cc che spesso delle volte sono modificati al fine di alterare le prestazioni del motociclo; nel caso in cui il minorenne facesse un incidente mettendo in difesa la propria compagnia di assicurazione, quest’ultime potrebbe esercitare un’azione di rivalsa nel caso in cui si verificasse e si accertasse che il motorino era “truccato”, a meno che non sia chiaramente espresso nel contratto assicurativo.

Riferendoci all’articolo 52/1 del codice della strada definisce i ciclomotori come veicoli con le seguenti caratteristiche:

  • motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
  • capacità di sviluppare una velocità fino a 45 Km/h

Importante la clausola che spiega chiaramente quando un veicolo viene definito ciclomotore: “Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli”. Per questo motivo se i nostri ragazzi modificassero il loro motorino a nostra insaputa, potremmo aver torto quando chiediamo alla nostra assicurazione per motoveicoli di difenderci poichè con tali modifiche il motorino 50cc verrebbe considerato a tutti gli effetti un motoveicolo e quindi per guaidarlo deve necessariamente essere in possesso della patenta di guida categoria A.

Potremmo comunque non andare incontro a questi problemi assicurativi nel caso in cui nel contratto con la nostra assicurazione sia espresso che qualora il ciclomotore assicurato presenti caratteristiche diverse da quelle previste dall’articolo 52/b del codice della strada, la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa. In questo modo recuperemo molte spese.

Il consiglio è quello di controllare e rileggere accuratamente il contratto e cercare se la clausola di nostro interesse è nella vostra polizza assicurativa. Per qualsiasi informazioni si possono richiedere delucidazioni presso l’associazione consumatori che, grazie a sistemi informativi e personale qualificato, riuscirà a darvi tutte le risposte alle vostre domande.

Infortuni in ambito domestico

Informazioni dell'assicurazione Vita online

Chi si deve assicurare contro gli infortuni in ambito domestico? Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 65 anni che, senza scopo di lucro e sartuariamente, si occupano di curare la casa, la famiglia, e l’ambiente in cui si vive. Possono non assicurarsi tutti coloro che hanno e che svolgono un lavoro che necessiti di essere iscritti a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura? Occorre prima di tutto effetturare la prima iscrizione; per farlo occorre:

  • Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Federcasalinghe e Moica) ed i Patronati.
  • Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
  • Versare l’importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.

Per maggiore sicurezza sulle informazioni sopra citate, e soprattutto per essere aggiornati potete consultare il sito dell’INAIL.

Come si rinnova l’iscrizione? Tutte le persone che si sono già iscritti riceveranno alla fine di ogni anno dall’INAIL con tutte le informazioni per rinnovare l’assicurazione: sarà presente un bollettino precompilato con tutti i dati di colui che è assicurato e l’importo da versare entro la data stabilita contenuta nella lettera a voi inviata.
Se per cause diverse non avessero ricevuto la documentazione a casa vostra, tutti gli interessati dovranno recarsi presso il più vicino ufficio postale, una sede INAIL della propria città o presso le associazioni di categoria e i patronati.

Chi non deve pagare il premio? Se chi si assicura ha avuto un reddito nell’anno precedente che non supera i 4′648,11 euro e se fa parte di una famiglia che ha un reddito che non supera i 9′296,22 euro lo stato si occupa di pagare il premio.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INAIL per avere sicurezza sulle informazioni e sulle operazioni da svolgere per ottenere l’assicurazione sulla vita e sugli infortuni in ambito domestico che spesso delle volte è chiamata “assicurazione per casalinghe“.



Warning: include() [function.include]: Unable to access /home21b/sub001/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/stat/php-stats.redir.php in /mounted-storage/home94b/sub008/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/wp-content/themes/blue-tech-10/footer.php on line 24

Warning: include(/home21b/sub001/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/stat/php-stats.redir.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home94b/sub008/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/wp-content/themes/blue-tech-10/footer.php on line 24

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home21b/sub001/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/stat/php-stats.redir.php in /mounted-storage/home94b/sub008/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/wp-content/themes/blue-tech-10/footer.php on line 24

Warning: include(/home21b/sub001/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/stat/php-stats.redir.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mounted-storage/home94b/sub008/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/wp-content/themes/blue-tech-10/footer.php on line 24

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home21b/sub001/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/stat/php-stats.redir.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5/') in /mounted-storage/home94b/sub008/sc20677-RCWL/www.assicurazione-online.com/wp-content/themes/blue-tech-10/footer.php on line 24